I giovani che mettono in pratica azioni di bullismo o cyberbullismo spesso commettono reati attuando comportamenti penalmente rilevanti, quali percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), molestie (art. 660 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), furto identità digitale (art. 640-ter c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Chi è secondo il nostro ordinamento il soggetto responsabile per l’azione compiuta dal soggetto minorenne?
Sommario
Se il soggetto minorenne ha compiuto 14 anni
Se il soggetto minorenne non ha compiuto 14 anni
Come denunciare in caso di cyberbullismo
Se il soggetto minorenne ha compiuto 14 anni
Per quanto concerne la responsabilità del soggetto, l’ordinamento italiano stabilisce che l’imputabilità penale (intesa quale responsabilità personale per i reati commessi) sussiste al momento del compimento del quattordicesimo anno di età.
Ciò significa che per poter avviare un procedimento penale, dinanzi al competente Tribunale di minorenni, nei confronti di un minore è necessario che lo stesso abbia compiuto almeno 14 anni e, comunque, anche se maggiore di 14 anni, è necessario che al momento del fatto fosse cosciente e volente, ossia in grado di “intendere e volere”.
D’altro canto, la responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dal soggetto minorenne può ricadere anche su altri soggetti, quali i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti e gli insegnanti e la scuola, in quanto nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica, il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa.
Se il soggetto minorenne non ancora compiuto 14 anni
Qualora, invece il minore non abbia compiuto i 14 anni, lo stesso non risponde penalmente per la condotta dannosa perpetrata, tuttavia, sussisterà dal punto di vista civilistico, la responsabilità dei genitori che saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Salvo che i genitori riescano fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, e poter essere esonerati dall’obbligo del risarcimento del danno causato dal figlio.
Si tratta nello specifico di una prova ardua in quanto è necessario poter dare evidenza certa:
- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato con attenzione e costanza sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Rileva che una condotta quale il cyberbullismo, che per sua definizione è reiterata, difficilmente sarebbe considerata quale fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.
Qualora il minore compia atti criminosi durante il periodo in cui è affidato alla scuola ed agli insegnanti (anche nel caso di scuola primaria), rilevano sia l’art. 2048 c.c., responsabilità dei precettori, sia l’art. 61 della L. 312/1980 n. 312, che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente.
In virtù delle citate normative infatti gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; mentre se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, ne risponderà la proprietà dell’istituto.
L’insegnante chiamato a rispondere deve dimostrare di aver adottato, per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.
Come denunciare in caso di cyberbullismo?
Nei casi più gravi, per attivare un procedimento penale è sufficiente la denuncia ad un organo di polizia postale o all’autorità giudiziaria (p.e. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, è necessaria la querela ossia la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato.