La Corte di Cassazione ha equiparato il rilievo del tradimento virtuale o digitale al tradimento fisico (Cass. Civ. I Sez., Ordinanza 16.04.2018, n. 9384): ciò significa che se il partner flirta online sui social network, tale comportamento può avere le stesse conseguenze di un tradimento fisico anche ai fini dell’addebito della separazione personale dei coniugi.

Appare però fondamentale poter fornire in giudizio la “prova” della relazione extraconiugale online.

Analizziamo i mezzi di raccolta delle prove e vediamo se sia sufficiente la semplice stampa dello screenshot del messaggio whatsapp o della pagina Facebook o se invece la raccolta della prova debba avvenire con l’ausilio della tecnologia.

 

Sommario

Lo screenshot è prova documentale in giudizio?

Come procurarsi la prova dei messaggi contenuti nelle chat di messaggistica istantanea whatsapp, telegram, messanger, sms, ecc)

Come fornire la prova di una pagina web (per esempio Facebook)

Conclusioni

 

Lo screenshot è prova documentale in giudizio?

La stampa dello screenshot del display di una chat di wathsapp o di una pagina facebook può essere depositata nell’ambito di un giudizio ai fini probatori.

Tuttavia occorre tenere presente che lo screenshot (ossia una sorta di foto istantanea dello schermo del dispositivo: smartphone, tablet, computer, ecc.) può essere facilmente alterata e modificata.

Di conseguenza lo screeshot fornisce in giudizio la prova del tradimento online soltanto se non è disconosciuto o contestato dalla controparte, come previsto dall’art. 2712 cod. civ.: la contestazione non può essere mai generica, ma deve essere sempre motivata in modo specifico e circostanziato.

È assai probabile che interverrà la contestazione della controparte, con la conseguenza che lo screenshot non potrà costituire una prova del tradimento. Tuttavia, anche in caso di contestazione, lo screenshot depositato potrà eventualmente rappresentare un indizio liberamente valutabile dal Giudice nell’ambito del giudizio in cui viene depositato.

 

Come procurarsi la prova dei messaggi contenuti nelle chat di messaggistica istantanea (whatsapp, telegram, messanger, sms, ecc)

La Giurisprudenza ha affrontato il tema dei mezzi di ricerca della prova informatica e della valenza probatoria dei messaggi contenuti nelle chat di messaggistica istantanea con soluzioni ancora non univoche.

Alcune sentenze hanno affermato che se il tradimento virtuale si è consumato in una chat di messaggistica istantanea (whatsapp, telegram, messanger, sms, ecc), una modalità che può essere utilizzata al fine di provare il tradimento online, e che può anche aggiungersi al deposito in giudizio della stampa dello screenshot, è quella di far testimoniare nel processo una persona che abbia letto direttamente il messaggio della chat e che sia disposta a testimoniare davanti al Giudice il contenuto visualizzato. E’ necessario che il testimone abbia letto direttamente il messaggio e che quindi non ne sia venuto a conoscenza per il tramite di altre persone.

Purtroppo questa modalità non garantisce il risultato di fornire la prova in modo certo, in quanto la prova per testimoni presenta sempre numerose incertezze conseguenti sia all’emotività del teste ascoltato dal Giudice, sia al controinterrogatorio che può fare l’avvocato di controparte con domande che potremmo definire a trabocchetto.

La Corte di Cassazione, V Sezione penale, nella Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 49016 ha chiarito, in merito alla trascrizione dei messaggi delle chat, che la conversazione tramite whatsapp ha valore probatorio a condizione che della registrazione – telematica o figurativa – sia acquisito anche il supporto (p.e. lo smartphone) della registrazione e non la sola trascrizione. Quest’ultima svolge una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Il supporto infatti consente di verificare l’affidabilità della prova mediante l’esame diretto del supporto medesimo al fine di verificare con certezza la paternità delle registrazioni e l’attendibilità di quanto da queste documentato.

Recentemente, il Tribunale di Reggio Calabria, richiamando il precedente della Cassazione appena riportato (Cass. n. 49016/2017), si è pronunciato con la sentenza n. 10 del 03.01.2019, precisando che, in quanto non è sempre possibile depositare il dispositivo originale, si può valutare il deposito della copia forense del dispositivo (p.e. lo smartphone) realizzata da un perito forense informatico, che redigerà una relazione tecnica forense descrittiva della metodologia e della strumentazione utilizzata per la copia forense medesima, che verrà depositata in giudizio. In definitiva è stato affermato che, sia nell’ipotesi che venga depositato il dispositivo originale, sia che venga depositato il suo equivalente tramite l’acquisizione forense certificata dal perito (copia forense), i dati possono essere utilizzati come prova nel giudizio.

Per creare una copia forense dei messaggi Wathsapp a uso legale (inclusi anche SMS, messaggi chat o gruppi Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messanger, Skype o qualunque sistema di Instant Messaging) è necessario che il perito si avvalga delle tecniche di acquisizione forense da cellulare, smartphone o tablet, basate sui principi di inalterabilità della prova e conformità con l’originale espressi dalla Legge n. 48/2008 e cioè le prove forensi debbono essere acquisite “adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”, “con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità”. Il tutto documentato nella relazione tecnica forense depositata in giudizio.

 

Acquisizione come prova di una pagina web (per esempio di una pagina Facebook o di altro Social)

Analizziamo quali possono essere gli ausili tecnologici da utilizzare per acquisire la prova del tradimento online rilevato su una pagina web, si pensi ad esempio ad una pagina o profilo Facebook, Twitter, Instagram o di altri social, purché si tratti di profili pubblici ai quali si può accedere liberamente.

Per fornire la prova forense di una pagina web è necessario rivolgersi ad un perito forense informatico che esegue la copia conforme della pagina web o copia forense, che viene realizzata utilizzando specifici software e seguendo determinate modalità che assicurino la conservazione dei dati e la immodificabilità (come già specificato). La copia forense potrà anche essere accompagnata dalla dichiarazione del Notaio circa l’autenticità e l’esistenza di quanto presente online su siti o profili social.

Infine sono disponibili sul web anche specifici Software che consentono in autonomia – senza l’intervento di un perito informatico – di creare la prova forense del fatto che determinati contenuti fossero disponibili online a una certa data e ora, garantendo anche la loro provenienza, la loro integrità ed inalterabilità a posteriori.

 

Conclusioni

Appare evidente che i Giudici stanno cercando in vari modi di allargare le maglie della producibilità in giudizio delle conversazioni tra privati e della dimensione dell’attività sul web. Si stanno orientando verso una visione “digitale” del diritto, dando rilievo, anche probatorio, alle situazioni online in quanto producono riflessi concreti nell’ambito della vita delle persone.

Per i magistrati, quindi, se vi è un interesse di causa e la corrispondenza è rilevante ai fini del giudizio, soprattutto nel diritto di famiglia, potrà essere utilizzata, anche solo come prova indiziaria, la conversazione senza invocare la privacy del diretto interessato, o potrà essere eseguita la “cristallizzazione” della prova della pagina web o della conversazione della chat di messaggistica istantanea, seppure, per ora, con le modalità ed i limiti che abbiamo visto.